Ecobonus 110%: tutti i lavori ammessi, requisiti e come cedere il credito

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Gli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020, Decreto Rilancio 2020, hanno introdotto due importanti novità per quanto riguarda gli interventi di risparmio energetico e riduzione del rischio sismico. Ecco come le famiglie potranno effettuare gratuitamente alcuni interventi a partire dal 1° luglio 2020.

Ecobonus 110% e Sisma Bonus 110%: novità e tipi di intervento

Per poter usufruire delle nuove agevolazioni fiscali, le spese andranno sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il contribuente potrà decidere se portarle in detrazione in 5 quote annuali di pari importo, non più 10 come precedentemente previsto, richiedere lo sconto in fattura oppure cedere il credito.

Vi sono tre tipologie di interventi, detti “trainanti”, che consentono di accedere allo stesso tipo di detrazione anche per ulteriori opere.

Tra i cosiddetti interventi trainanti vi sono:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. La detrazione viene calcolata su un importo complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici o su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione. In questo caso, la detrazione viene calcolata su una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Rientrano nelle spese sostenute anche i costi relativi allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • interventi per l’adozione di misure antisismiche su edifici ubicati in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 di cui all’OPCM n. 3274/200. Le spese su cui verrà calcolata la relativa detrazione non devono superare euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Possono usufruire della detrazione del 110% anche tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013. Rientrano quindi l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, schermature solari, pannelli solari, e colonnine di ricarica per vetture elettriche. Devono però essere eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti. La detrazione viene calcolata sull’importo complessivo, nei limiti di spesa, previsto per ciascun intervento.

Inoltre, in caso di interventi diadeguamento antisismico, il contribuente avràdiritto a un’ulteriore detrazione del 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità.

Chi può beneficiare del nuovo bonus?

Possono usufruire dell’Ecobonus 110% e del Sismabonus 110% i seguenti soggetti:

  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • condomini;
  • Istituti Autonomi Case Popolari (IACP);
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • persone giuridiche esclusivamente per interventi antisismici.

Per quanto riguarda i condomini, essi devono essere legalmente costituiti da almeno 2 proprietari e 2 unità immobiliari, devono essere dotati di codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate indipendentemente dal fatto che all’interno del condominio siano presenti seconde abitazioni o unità immobiliari di proprietà di società. Nel caso di persone fisiche che intendono realizzare interventi per l’efficientamento energetico e usufruire dell’ecobonus su abitazioni unifamiliari, la norma prevede invece che esse siano adibite ad abitazione principale.

I lavori devono apportare un incremento di due classi energetiche dell’edificio o di una sola se non è possibile apportare ulteriori migliorie tecniche. A comprovare l’effettivo miglioramento sarà necessaria la redazione di due attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.), una redatta prima dei lavori e una a opera compiuta.

Ecobonus 110% e Sisma Bonus 110%: sconto in fattura o cessione del credito

Un altro aspetto interessante per il contribuente è senza dubbio quello previsto dall’art. 121. Si tratta della conversione delle detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto o in credito d’imposta cedibile.

In parole semplici, il titolare della detrazione può:

  • chiedere sconto in fattura anticipato all’azienda che ha effettuato gli interventi;
  • cedere il credito d’imposta a istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Quali sono le opere per cui è possibile convertire la detrazione in sconto in fattura o credito d’imposta?

  • Interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo oltre a ristrutturazione edilizia su parti comuni di un edificio residenziale;
  • manutenzione straordinaria, restauro e  risanamento conservativo oltre a ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali e sulle loro pertinenze;
  • interventi di risparmio energetico o di efficienza energetica e migliorie antisismiche congiunte di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 ovvero eco bonus dal 50% all’85% in 10 quote annuali di pari importo;
  • interventi di efficienza energetica previste all’art. 119 del Decreto Rilancio;
  • misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013, ovvero sisma bonus con detrazione dal 50% all’85% in 10 quote annuali di pari importo;
  • interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ovvero bonus facciate del 90% in 10 quote annuali di pari importo.

Come potrà comportarsi la ditta che effettua lo sconto in fattura?

Potrà utilizzare gli importi come credito d’imposta al fine di compensare altri tributi, oppure, potrà a sua volta cedere il credito a altri soggetti quali istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Requisiti per lo sconto in fattura o la cessione del credito

Secondo quanto riportato nel Decreto Rilancio, per poter usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito d’imposta occorre che:

  • gli interventi di risparmio energetico siano asseverati da tecnici abilitati che ne assicurino il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e la congruità degli importi sostenuti in rapporto agli interventi agevolati;
  • le misure antisismiche adottate devono essere asseverate da professionisti incaricati della progettazione strutturale, dalla direzione dei lavori delle strutture e aver superato il collaudo statico.

ATTENZIONE: Il presente documento ha un contenuto di carattere generale e ha lo scopo di fornire al lettore le informazioni più rilevanti degli argomenti che si vanno a trattare, pertanto non può sostituirsi ad una consulenza o parere fiscale specifico.

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