Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

crisi d'impresa studio Merotto
Ti piace questo articolo? Condividilo!

Il 15 agosto 2020, oggi prorogato al 15 febbraio 2021, entrerà in vigore la disciplina del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019). Quali saranno quindi i cambiamenti per i fallimenti aziendali e le procedure concorsuali?

Le novità e le finalità della riforma

Tra le più importanti modifiche apportate alla legge fallimentare vi sono:

  • l’eliminazione del termine “fallimento”, verrà infatti sostituito con l’espressione “liquidazione giudiziale”;
  • l’avviamento di un sistema con la finalità di individuare tempestivamente l’eventuale crisi aziendale e attuare comportamenti per il superamento della stessa;
  • la predilezione per l’attuazione di procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
  • la semplificazione delle disposizioni inerenti alle procedure concorsuali;
  • la creazione, presso il Ministero della Giustizia, di un albo contenente i riferimenti dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di direzione o di verifica nell’ambito delle procedure concorsuali.

Rispetto a quanto precedentemente previsto, la riforma della disciplina delle procedure concorsuali ha come nuovi obiettivi quello di realizzare un sistema di diagnosi precoce dell’eventuale stato di difficoltà delle imprese e quello di tutelare la capacità imprenditoriale di coloro che si apprestano ad affrontare il fallimento d’impresa.

Codice della crisi d’impresa: cosa deve fare l’imprenditore

Sin da subito gli imprenditori dovranno attuare iniziative con lo scopo di monitorare attentamente l’andamento dell’azienda. Andranno prese in considerazioni tutte quelle operazioni inerenti al corretto funzionamento aziendale come flussi di cassa, budget, piano di crescita, prospetto fornitori e bilancini per il costo del personale.

Inoltre, è stato modificato l’articolo 2477, comma 2 lett. c.) del codice civile, secondo cui le società a responsabilità limitata e le società cooperative (costituite in forma di Srl) devono procedere alla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore al superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Il novellato articolo 2477, comma 3, del codice civile, fa cessare l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore, disposto dalla lett. c) del medesimo articolo, quando per tre esercizi consecutivi non è stato superato alcuno dei predetti limiti.

Stato di difficoltà e procedure di allerta

Secondo quanto disposto dal Codice della crisi d’impresa, qualora l’azienda riscontrasse delle difficoltà, l’imprenditore deve “Attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” (Art 374.2).

Quando scatta la procedura di allerta? La procedura di allerta si attua quando l’azienda versa in uno stato di difficoltà economico-finanziaria dovuto a una carenza nei flussi di cassa che può portare all’insolvenza dei suoi debiti e alla incapacità di far fronte alle obbligazioni pianificate. Si tratta di una procedura extragiudiziale la quale serve a trovare un accordo tra azienda e creditori.

La procedura di allerta può essere:

  • interna, se attivata dall’imprenditore stesso che andrà così a evitare ingenti sanzioni; dal collegio sindacale, dal revisore o dal sindaco qualora presenti. Questi ultimi potrebbero incorrere in pensanti sanzioni in caso di mancata segnalazione di casi di crisi;
  • esterna, se attivata dall’Inps, dall’Agenzia delle Entrate o dall’agente della riscossione quando gli importi dovuti superano determinate soglie.

Una volta avviata, la procedura viene segnalata a un collegio di tre esperti nominati dall’OCRI, ovvero l’Organismo di composizione della crisi d’impresa. Il loro compito è quello di gestire rapidamente la situazione di crisi in modo tale da ottenere una soluzione in breve tempo.

La procedura di allerta come prevista dal Codice della crisi d’impresa, prevede una durata massima di tre mesi + tre di proroga entro i quali l’OCRI tenta di mediare un accordo tra azienda insolvente e creditori. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, sarà cura dell’OCRI avviare una procedura di insolvenza tradizionale oppure segnalare l’imprenditore al Pubblico Ministero.

Misure sanzionatorie e misure premiali

La riforma dei fallimenti impone l’adozione di un adeguato modello di Pianificazione e Controllo di gestione con particolare attenzione ai parametri sintomatici della crisi d’impresa.
Gli amministratori sono responsabili e hanno l’obbligo di adottare ogni strumento per affrontare e superare lo stato di crisi, in caso contrario risponderanno dei debiti societari con il proprio patrimonio.

La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo da parte dell’organo di controllo, ove presunto, costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dall’organo amministrativo, a condizione che

  • non siano conseguenze di decisioni assunte prima della segnalazione;
  • sia stata effettuata tempestiva segnalazione all’OCRI in caso di inerzia dell’organo amministrativo.

L’art. 25 del Codice stabilisce, inoltre, che qualora l’imprenditore abbia presentato all’OCRI istanza tempestiva e ne abbia seguito in buona fede le indicazioni ha diritto a dei benefici cumulabili tra loro. Tra queste misure premiali vi sono la riduzione degli interessi che maturano sui debiti fiscali dell’impresa ridotti alla misura legale, la riduzione alla misura minima di sanzioni tributarie se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza e benefici penali in caso di bancarotta.


ATTENZIONE: Il presente documento ha un contenuto di carattere generale e ha lo scopo di fornire al lettore le informazioni più rilevanti degli argomenti che si vanno a trattare, pertanto non può sostituirsi ad una consulenza o parere fiscale specifico.

Ti piace questo articolo? Condividilo!