Il lavoro autonomo occasionale

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Lavoro autonomo occasionale: cosa prevede la normativa e come compilare la ricevuta

La prestazione di lavoro autonomo occasionale prevede la possibilità di svolgere un’opera o un servizio senza partita IVA a patto che si rispettino determinate condizioni.

Per definizione, la prestazione di lavoro autonomo occasionale è:
“qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione.”

In particolare, l’articolo 2222 del codice civile, in merito al contratto d’opera, stabilisce che il lavoratore che effettua una prestazione occasionale è:
“chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.”

Caratteristiche delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale

Affinché un soggetto possa svolgere attività di lavoro autonomo senza partita IVA è obbligatorio che vengano rispettate le seguenti caratteristiche:

  • la mancanza di continuità della prestazione, dato il carattere del tutto episodico dell’attività lavorativa;
  • assenza di coordinamento con il committente, ovvero la completa autonomia del lavoratore circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro;
  • mancanza di inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale.

Contratto

Ai fini di una maggiore tutela di ambo le parti, è bene che vi sia un accordo scritto riguardante i termini della prestazione di lavoro autonomo occasionale.

In particolare, il contratto deve contenere le seguenti voci:

  • Dati del committente;
  • Dati del lavoratore;
  • Descrizione dell’attività che si andrà a svolgere;
  • Pagamento pattuito;
  • Termini per recedere anticipatamente dal contratto.

Adempimenti a carico dell’azienda committente

il committente ha l’obbligo di comunicare preventivamente, all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali mediante SMS o per posta elettronica.
La comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione di lavoro autonomo occasionale eventualmente risultate dalla lettera d’incarico.
In caso di violazione dell’obbligo di effettuazione della comunicazione obbligatoria è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Emissione della ricevuta per lavoro autonomo occasionale

Colui che effettua la prestazione di lavoro autonomo occasionale è obbligato al rilascio di una ricevuta attestante l’avvenuto pagamento. Come per il contratto, anche la ricevuta deve obbligatoriamente riportare alcuni dati:

  • I dati anagrafici del prestatore;
  • I dati anagrafici del committente;
  • La data di emissione e il numero progressivo d’ordine della ricevuta;
  • Il corrispettivo lordo;
  • L’eventuale rimborso spese;
  • L’eventuale ritenuta d’acconto;
  • L’importo netto effettivamente corrisposto dal committente.

La ritenuta d’acconto si applica solamente nel caso in cui il committente rientri tra quelli indicati nell’articolo 23 del DPR n 600/73, ovvero abbia funzione di sostituto d’imposta ed è pari al 20% del compenso lordo.
Trattandosi di una ricevuta non fiscale, per la quale non è previsto il versamento di IVA, è obbligatorio apporvi una marca da bollo da € 2,00 qualora l’importo lordo superi la somma di € 77,47. La marca da bollo deve obbligatoriamente riportare data anteriore rispetto a quella presente sulla ricevuta e può venir addebitata al committente.

Lavoro autonomo occasionale e rimborsi spese

Il prestatore di lavoro autonomo occasionale potrebbe trovarsi nella situazione di dover anticipare con denaro proprio delle spese legate all’attività oggetto del contratto, quali ad esempio spese di viaggio, vitto e/o alloggio, bolli, biglietti di parcheggio etc..

Al momento dell’emissione della ricevuta di prestazione occasionale, è fondamentale che il lavoratore indichi correttamente l’importo delle spese sostenute anticipatamente per conto del committente, le quali:
saranno soggette a ritenuta d’acconto qualora, oltre alle spese anticipate, il prestatore ha pattuito un compenso per l’attività svolta;
non saranno soggette a ritenuta qualora, oltre alle spese anticipate, per il prestatore non sia previsto alcun compenso, e la prestazione si presume gratuita (Agenzia Entrate n. 49/E del 2013).

Lavoro autonomo occasionale e dichiarazione dei redditi

Ai fini fiscali, il reddito derivante da prestazioni occasionali rientra nella categoria dei “redditi diversi”(art. 67, comma 1, lettera l del DPR n. 917/86).

I compensi percepiti andranno indicati nel quadro D in caso di modello 730 oppure nel quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche. Oltre ai compensi percepiti andranno indicati anche eventuali ritenute d’acconto subite.

Ogni committente con funzione di sostituto d’imposta, cioè che ha effettuato ritenute d’acconto sul compenso dovuto, è tenuto a produrre una Certificazione Unica che invierà sia all’Agenzia delle Entrate che al lavoratore relativa ai compensi pagati l’anno precedente.

Qualora il lavoratore abbia come unica fonte di reddito il lavoro autonomo occasionale per un importo lordo annuo inferiore a € 4.800 potrebbe essere esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Presentare la dichiarazione dei redditi può essere conveniente nel caso egli abbia subito ritenute d’acconto in quanto, con l’applicazione delle detrazioni per altri redditi, può recuperare quanto precedentemente trattenuto dal committente.

Iscrizione alla gestione separate e obblighi contributivi

Qualora il prestatore raggiunga la somma di € 5.000 lordi per compensi da prestazione occasionale durante l’anno, è obbligato all’iscrizione presso la Gestione Separata INPS ( art. 44 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003).

I contributi previdenziali devono essere calcolati e versati solo relativamente all’importo eccedente i 5.000 €.

Il lavoratore che si appresta a superare tale soglia deve comunicarlo al committente che provvederà obbligatoriamente alla sua iscrizione alla Gestione Separata INPS. Il datore di lavoro effettuerà quindi le trattenute previdenziali che sono per 1/3 a carico del lavoratore e per 2/3 a carico del committente.

Prestazione di lavoro autonomo occasionale con committente estero (UE o Extra-UE)

In caso di committente estero, i redditi da lavoro occasionale restano assoggettati a tassazione dello stato di residenza fiscale del lavoratore.

Ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2 del DPR n 917/86, si considerano fiscalmente residenti in Italia:“le persone fisiche che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile.”

Rimane buona norma controllare sempre cosa prevedono le convenzioni contro le doppie imposizioni tra lo stato di residenza del committente estero e l’Italia.

Anche in caso di committenti esteri sarà opportuno rilasciare l’apposita ricevuta per lavoro occasionale.

In caso di committente estero tenuto a presentare dichiarazione dei redditi in Italia, e quindi in grado di fungere da sostituto d’imposta, si dovrà indicare il relativo importo di ritenuta d’acconto, mentre, in caso di società estera non tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, il reddito non sarà assoggettato a ritenuta d’acconto che verrà eventualmente versata dal lavoratore al momento della dichiarazione dei redditi.

Inoltre, nella ricevuta deve essere specificato che trattasi di prestazione fuori dal campo di applicazione dell’IVA. Dovrà quindi riportare la seguente dicitura: “Operazione fuori campo IVA ex articolo 5 del DPR n 633/72.”
Infine, il lavoratore dovrà provvedere alla dichiarazione del reddito percepito secondo il principio di cassa e versare il contributo previdenziale alla Gestione Separata INPS qualora dovuto.

Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

L’art. 13 del D.L. 146/2021 ha previsto che, a partire dal 21 dicembre 2021, vi sia l’obbligo di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali.

L’obbligo di comunicazione non riguarda solamente i rapporti instaurati dopo l’entrata in vigore della disposizione ma anche quelli già in essere.

La comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoro autonomo occasionale inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale del lavoro.

Nel corpo dell’e-mail andranno indicate le seguenti informazioni:

  • Dati del committente e del prestatore;
  • Luogo della prestazione;
  • Sintetica descrizione dell’attività;
  • Data d’inizio della prestazione e presumibile durata; nel caso in cui il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato si dovrà procedere con una nuova comunicazione;
  • Ammontare del compenso.

Le comunicazione trasmesse possono essere annullate e i dati possono essere modificati prima dell’inizio dell’attività.

La sanzione amministrativa per omessa o ritardata comunicazione varia da 500 € a 2.500€ per ciascun lavoratore autonomo occasionale.


ATTENZIONE: Il presente documento ha un contenuto di carattere generale e ha lo scopo di fornire al lettore le informazioni più rilevanti degli argomenti che si vanno a trattare, pertanto non può sostituirsi ad una consulenza o parere fiscale specifico.

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