Agevolazioni 2025 per le aziende

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La Legge di Bilancio 2025 ha previsto diverse agevolazioni per le aziende che intendono investire nell’acquisto di beni strumentali e nell’ammodernamento dei loro processi produttivi. Vediamo insieme nel dettaglio a quali crediti d’imposta è possibile accedere per quest’anno.

Il piano “Industria 4.0” e il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali

La Legge di Bilancio 2025  ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, con possibilità di estensione fino al 30 giugno 2026, a patto che l’ordine venga accettato entro il 31 dicembre 2025 e sia corrisposto un acconto pari o superiore al 20%.

Possono usufruire questa agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

La fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0” è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento.

Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta devono essere compresi anche gli oneri accessori di diretta imputazione, l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile, mentre sono esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni.

È concesso alle aziende fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria.

Il credito d’imposta per i beni materiali, compresi nell’Allegato A della l. 232/2016, è modulato in base alle seguenti aliquote:

  • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni;
  • 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni.

Non è invece previsto il riconoscimento del credito d’imposta per l’investimento in beni immateriali.

Il credito d’imposta è utilizzabile, attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE, esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo.

Il credito d’imposta “Transizione 5.0”

L’obiettivo del riconoscimento del credito d’imposta “Transizione 5.0” è quello di sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili.

Possono usufruire questa agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali, che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025.

L’agevolazione si applica a progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi produttivi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

La riduzione dei consumi energetici deve essere conseguita attraverso investimenti in beni materiali e immaterialinuovi funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”. In relazione ai beni strumentali 4.0, è necessaria l’avvenuta interconnessione che, tuttavia, non condiziona l’individuazione della data di completamento dell’investimento.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione decorsi 10 giorni dalla comunicazione del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (GSE) all’impresa beneficiaria dell’importo del credito utilizzabile, che non può in ogni caso eccedere l’importo prenotato.

L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere quello spettante, comunicato all’impresa da parte del GSE, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Il decreto attuativo stabilisce che il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone:

  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa a prescindere dai principi contabili applicati;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale.

Il credito d’imposta per la quotazione delle PMI

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di  un credito d’imposta, fino a un importo massimo di 500.000 euro, pari al 50% delle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Tra le spese ammissibili rientrano:

  • Attività di advisory finalizzate all’ammissione alla quotazione e all’eventuale successivo collocamento
  • Attività di due diligence legale, fiscale e finanziaria
  • Assistenza legale e fiscale (inclusa la redazione di contratti e documenti)
  • Redazione del prospetto informativo o documento di ammissione
  • Consulenze specialistiche necessarie per il buon esito della quotazione
  • Costi relativi alle relazioni con gli investitori
  • Spese per la revisione dei dati finanziari e contabili
  • Quota di ammissione richiesta dal gestore del mercato
  • Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è avvenuta la quotazione.  

La “Nuova Sabatini”

La “Nuova Sabatini” è una misura promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che ha come obiettivo quello di facilitare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) italiane, che non si trovino in situazione di difficoltà finanziaria, per l’acquisto o l’acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi ad uso produttivo, nonché software e tecnologie digitali, al fine di accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.

L’agevolazione consiste nella concessione, da parte del MIMIT, di un contributo in conto impianti calcolato su un finanziamento bancario (o in leasing) erogato da istituti di credito convenzionati.

Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • autonomia funzionale dei beni,;
  • essere esclusivamente beni nuovi, non sono ammesse spese relative a beni usati o rigenerati;
  • correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione rispetto all’attività produttiva svolta dall’impresa;
  • avvio successivo alla domanda di finanziamento;
  • realizzazione entro 12 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento;
  • capitalizzazione e permanenza nell’attivo dell’impresa per almeno tre anni dalla data di completamento dell’investimento.

Le agevolazioni consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari di finanziamenti per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché in un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia pubblica del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve rispettare le seguenti caratteristiche:

  • durata non superiore a 5 anni (comprensivo di un periodo di preammortamento massimo di 12 mesi);
  • importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni;
  • essere interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Il contributo del MIMIT è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, a un tasso d’interesse annuo pari al:

  • 2,75% per gli investimenti ordinari;
  • 3,575% per gli investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”62 e investimenti green (a partire dall’1 gennaio 2023.

La “Nuova Sabatini Capitalizzazione”

La “Nuova Sabatini Capitalizzazione” è rivolta alle micro, piccole e medie imprese (PMI) costituite in forma di società di capitali  impegnate in un processo di capitalizzazione e che intendono realizzare un programma di investimento in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali a uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

L’agevolazione è rappresentata da un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, a un tasso d’interesse annuo pari al:

  • 5% per le micro e piccole imprese;
  • 3,575% per le medie imprese.

ATTENZIONE: Il presente documento ha un contenuto di carattere generale e ha lo scopo di fornire al lettore le informazioni più rilevanti degli argomenti che si vanno a trattare, pertanto non può sostituirsi ad una consulenza o parere fiscale specifico.

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